La disciplina riguardante il servizio di mense aziendali e le relative prestazioni sostitutive, attualmente presenta molteplici disposizioni normative necessarie al fine di regolare le diverse forme attraverso le quali tali servizi, possono essere messi a disposizione del personale dipendente o assimilato.
Scopo del presente contributo, è quello di proporre una panoramica d’insieme del quadro normativo attualmente in vigore.
Di norma, per il datore di lavoro, la necessità di prevedere un servizio di mensa aziendale a favore del personale dipendente deriva da un’obbligazione assunta contrattualmente; ciò non toglie che egli stesso possa autonomamente decidere di proporre e istituire tale servizio, nel momento in cui vi sia la necessità, per motivi organizzativi o produttivi, che il personale non debba fisicamente spostarsi durante la pausa per il pranzo.
Attualmente, le tipologie previste per offrire questo servizio sono le seguenti:
1) Somministrazioni dirette in mense aziendali o interaziendali: si configura in questa tipologia la vera e propria mensa in senso stretto, in quanto la somministrazione viene resa in locali i quali rappresentano vere e proprie “mense”, a prescindere dal fatto che tali siano interni all’azienda o meno, oppure che i pasti siano preparati o confezionati direttamente dall’azienda o da terzi in base a specifici contratti di appalto. Si pensi tra queste fattispecie ad esempio:
– ai pasti consumati dai camerieri o cuochi di un ristorante;
– al caso in cui l’azienda provveda per i propri dipendenti riservando appositi locali interni;
– al caso in cui le somministrazioni siano effettuate presso società di ristorazione collettiva, in esecuzione di contratti stipulati dall’azienda.
2) Convenzioni stipulate con ristoranti e fornitura di cestini preconfezionati: in questo caso, il servizio viene proposto attraverso convenzioni stipulate direttamente da parte del datore di lavoro con pubblici esercizi (es. ristoranti) che siano in possesso di apposite autorizzazioni amministrative e dotati di locali adatti per offrire questo servizio. In tali convenzioni, sarà opportuno specificare i nominativi dei dipendenti che saranno autorizzati a fruire della prestazione. Il Legislatore vi ha fatto rientrare in questa categoria, anche la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.
3) Prestazioni sostitutive: i buoni pasto (c.d. ticket restaurant): il datore di lavoro può anche decidere di fornire delle prestazioni sostitutive di mensa. In genere, questo servizio viene proposto attraverso la consegna al dipendente di appositi “buoni pasto”, che permettono di accedere alle previste prestazioni presso determinati pubblici servizi. E’ il datore di lavoro che stipula il contratto solo con la società emittente i buoni e non con l’esercizio il quale esplica il servizio; a sua volta è la società emittente a prendere accordi con i pubblici servizi, e si impegnano a garantire il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del proprio cliente.
4) Indennità sostitutive di mensa: nei casi in cui le predette ipotesi non siano applicabili, la contrattazione collettiva o aziendale potrebbe prevedere che al dipendente con un orario di lavoro comportante la pausa per il vitto, spetti periodicamente una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva di mensa. Questa possibilità rientra nella libertà contrattuale tra datore di lavoro e dipendente. Tuttavia, la rilevanza fiscale di tali somme è soggetta a condizioni ben precise stabilite dalla normativa tributaria vigente. Aspetto non trascurabile è la rilevanza fiscale che questa “percezione di reddito” causa sul dipendente stesso. Infatti, il Legislatore ha previsto diverse ipotesi in cui, anche se in ambito oggettivo le indennità rientrano nella formazione del reddito di lavoro dipendente, non concorrono alla formazione del reddito di quest’ultimo. Presentiamo di seguito, una breve sintesi sui redditi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.51, c.2, lett. c), del D.P.R. n.917/1986:
Le somministrazioni di vitto effettuate senza limite di valore
a) da parte del datore di lavoro;
b) in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro;
c) in mense gestite da terzi.
Le prestazioni sostitutive di mensa fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29
Le indennità sostitutive di mensa fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 corrisposte agli addetti
a) ai cantieri edili;
b) ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
c) a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
L’Amministrazione finanziaria, inoltre, ritiene che il datore di lavoro sia “libero di scegliere” la modalità che reputa più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative e dell’attività svolta e che sia possibile prevedere anche più sistemi contemporaneamente.
E' invece da escludere che lo stesso dipendente, con riferimento alla stessa giornata lavorativa, possa accedere contemporaneamente a più di uno dei trattamenti indicati senza che ciò comporti anche delle conseguenze sul piano fiscale. Ad esempio, qualora al dipendente che fruisce del servizio mensa venga, in aggiunta, riconosciuto anche un buono pasto o un’indennità sostitutiva, il sostituto d’imposta dovrà assoggettare integralmente ad imposizione il valore di quest’ultime prestazioni (non sarà, quindi, possibile escludere fino all’ammontare di euro 5,29).
Tratteremo nei prossimi articoli dapprima degli aspetti fiscali e, successivamente, delle principali problematiche connesse al reddito d’impresa ed alla disciplina Irap.