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La nuova deducibilità forfetaria dalle imposte sui redditi e rimborsi in materia di IRAP

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A decorrere dal periodo d’imposta 2008 debutta la deduzione forfetaria pari al 10% dell’Irap dalle imposte sui redditi, a patto che alla formazione del suo valore abbiano concorso:
– spese per il personale dipendente
ovvero
– interessi passivi.

Questo significa, che ci si può avvalere della deduzione anche nell’ipotesi in cui nel conto economico del dichiarante sia presente uno solo di questi due elementi.

Novità rilevante rispetto al passato è l’istituzione di una dichiarazione Irap 2009 in forma autonoma e indipendente, i cui dati, parteciperanno alla formazione della base imponibile traendo origine da quelli di bilancio. La dichiarazione IRAP in forma autonoma, dovrà essere inviata per via telematica separatamente rispetto al modello unificato entro i termini previsti (31 luglio prorogato al 30 settembre).

La nuova dichiarazione di color ARANCIO, presenta molte novità rispetto ai quadri IQ contenuti nelle dichiarazioni Irap incluse nel modello unificato degli anni scorsi.

L’utilizzo del nuovo modello è previsto solo per i soggetti Ires che chiudono il periodo d’imposta alla data del 31/12/2008, mentre per i soggetti che chiudono l’esercizio in data anteriore utilizzeranno la vecchia modulistica all’interno del modello unificato (come specificato nelle istruzioni).

Per i contribuenti diversi da quelli soggetti ad Ires (quali imprese individuali, professionisti, società di persone, etc.) dovranno utilizzare il nuovo modello anche nell’ipotesi in cui il periodo d’imposta si sia chiuso in data antecedente al 31/12/2008 a condizione però che alla data di scadenza lo stesso sia approvato e quindi a loro disposizione. In caso contrario, anch’essi dovranno utilizzare, per l’ultima volta, il modello di dichiarazione IRAP inserito all’interno della dichiarazione unificata.

Facendo riferimento ad un caso concreto, ipotizziamo che, per l’esercizio 2008, la Società Beta S.r.l. con sede in Puglia, presenti:
Interessi passivi e oneri assimilati € 80.000,00
Interessi attivi e proventi assimilati € 2.500,00
Costo del personale dipendente € 300.000,00
Base imponibile Irap complessiva € 600.000,00
Irap dovuta per l’anno 2008 (4,82%) € 28.920,00

QUOTA DEDUCIBILE AI FINI IRES (10%) € 2.892,00
Lo stesso legislatore ha voluto anche regolare la posizione di quei soggetti che non hanno potuto applicare la deduzione dalla base imponibile Irpef o Irap per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, a fronte dell’indeducibilità dell’Irap, distinguendo altresì coloro che alla data di entrata in vigore del decreto anti-crisi hanno già presentato l’istanza di rimborso da quelli che, invece, non hanno ancora assolto tale adempimento. In particolare, si rende necessario che:
l’istanza sia stata presentata entro il termine decadenziale dei 48 mesi dalla data del versamento; se l’istanza non è stata ancora presentata detto termine deve essere ancora pendente al momento in cui si presenta l’istanza;
al valore della produzione netta dell’anno di riferimento abbiano concorso anche le spese per il personale oppure gli interessi passivi.

In questi casi occorre rimodulare la base imponibile di riferimento, ricalcolando nuovamente l’imposta dovuta, e determinando per differenza l’importo spettante. Lo stesso Decreto Legge n.185 del 29 novembre 2008, stabilisce che il rimborso è eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze nel rispetto dei limiti di spesa previsti per ogni anno.

In merito al concreto meccanismo di funzionamento della deduzione, l’amministrazione finanziaria ha precisato che bisogna avere riguardo sull’imposta dovuta per il periodo di riferimento. Alla fine però il vantaggio è proprio minimo!

Aggiornato al 25 marzo 2009.

A cura di Pinto&Pedone Commercialisti: www.pintoepedone.pro  Dott. Pinto Gregorio l.pinto@pintoepedone.pro  – Dott. Pedone Leonardo l.pedone@pintoepedone.pro  

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