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Al via l’1 contro 1

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Il 18 giugno è prevista l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale n.65 “dell'uno contro uno”, uno dei 12 decreti attuativi del D.Lgs. 151 del 2005, che rende operativo l’obbligo per il distributore, anche in caso di televendita o vendita elettronica, del ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) domestica in caso di fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente per funzioni e destinata ad un nucleo domestico.

L’AEE, nel momento in cui il distributore lo prende in consegna, acquisisce le caratteristiche di RAEE (rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e quindi deve essere smaltito secondo quanto riportato nel D.Lgs. 151/2005 e nel D.M. 65 8 Marzo 2010. Il distributore è obbligato ad indicare chiaramente al cliente la gratuità del ritiro dell’usato all’atto dell’acquisto del nuovo.

GLI OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI

– Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: questa procedura consente ai distributori di raccogliere RAEE dall’utente finale.
– La raccolta dei RAEE: il distributore prende in carico l’AEE usato dall’utente finale per poi trasportarlo presso il proprio punto vendita, o qualora tale luogo non sia adatto per questo tipo di “deposito” presso il punto di raggruppamento che rispetta le specifiche tecniche riportate nella normativa (all’art. 1 comma 2 lett. C). Ogni mese, o comunque al raggiungimento dei 3500 Kg, vige l’obbligo di trasportare i RAEE presso i centri di raccolta.
– Il trasporto: il rivenditore potrà farlo con mezzi propri, idonei al trasporto come indicato nella normativa D.M. 65 art.2 lett. D), o di terzi iscritti all’apposita sezione e che offriranno al rivenditore i loro servizi.
– La modulistica: per la presa in consegna ed il trasporto dei RAEE, il decreto ha previsto degli schedari da utilizzare, usualmente vengono utilizzati nel settore dei rifiuti speciali. Gli schedari, numerati e compilati all’atto del ritiro, permettono di adempiere all’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico. Il modello dovrà essere conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione, consentendo di tracciare il rifiuto.

GLI OBBLIGHI PER I GESTORI DEI CENTRI DI ASSISTENZA E GLI INSTALLATORI – Per loro sono valide le disposizioni di legge relative alla raccolta e trasporto presso il centro di raccolta dei RAEE ritirati dai nuclei domestici. Diversamente dai distributori, però, per loro non è prevista la possibilità di definire un punto di raggruppamento diverso dai locali di esercizio.

I VANTAGGI PER IL CITTADINO – Il cittadino, avrà la possibilità di fare la sua parte nella raccolta differenziata dei RAEE domestici che rappresentano la percentuale più alta dei RAEE in commercio. Molto spesso infatti essi vengono gettati nella indifferenziata rendendo di fatto impossibile avviarli a recupero.

Il decreto punta ad incrementare la percentuale di raccolta dei RAEE avviati a recupero. L’esperienza di altri Paesi europei insegna che l’apertura del canale distributivo può aiutare il nostro Paese a raggiungere e, forse superare, la quota di Raee raccolti mediamente pro-capite stabilita dalla Comunità Europea e che altri Paesi, più virtuosi del nostro, sembrano già aver raggiunto.

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