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Le spese di rappresentanza premiano le imprese più piccole

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La redazione dei prossimi bilanci per l’anno 2008, dovrà osservare le nuove direttive per l’identificazione delle spese di rappresentanza e dei limiti di deducibilità, alcune delle quali già programmate in passato, altre che derivano da decisioni più recenti.

Analizziamo la questione nel dettaglio. Il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 (G.U. n.11 del 15 gennaio 2009) ha definito le spese di rappresentanza come quei costi effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati, destinati ad erogazioni gratuite di beni e servizi che devono rispettare il requisito dell’inerenza e congruità.

Il Decreto individua alcune situazioni in cui l’inerenza è implicitamente predefinita. In particolare costituiscono spese di rappresentanza ai fini della deducibilità quelle sostenute:
– per viaggi turistici finalizzati ad attività promozionali di beni o servizi dell’impresa; per feste/eventi in occasione di ricorrenze aziendali (anniversari) o festività nazionali e/o religiose;
– per feste/eventi per l’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, mostre, fiere; altri eventi simili in cui sono esposti i beni o i servizi prodotti dall’impresa;
– ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, non tenendo conto di quelli con costo unitario inferiore a 50 euro, per i quali non esiste limite di deducibilità.

Passo essenziale, come già statuito nell’art.108 comma 2 del Tuir e amplificato dal presente decreto, sarà la dimostrazione dell’inerenza all’attività d’impresa, dei limiti di congruità, della loro finalità promozionale e il cui sostenimento risponda ai requisiti di ragionevolezza. Il tetto massimo di deducibilità delle spese, si calcola applicando la percentuale per scaglioni sull’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, nelle seguenti rispettive misure: 1,3% per ricavi fino a 10 milioni di euro, 0,5% per ricavi tra 10 e 50 milioni di euro e 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro. A differenza di quanto previsto in passato, il conteggio dovrà essere effettuato per ciascun periodo d’imposta, senza riportare quote negli anni successivi.

Per le imprese in start up, il legislatore ha voluto accordare un meccanismo di favore, stabilendo che, le spese sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in diminuzione dal reddito dello stesso periodo d’imposta e di quello successivo, sempre rispettando i limiti di congruità previsti.

Eccezione ai limiti standard: le spese di ospitalità. Si tratta di quelle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasioni fieristiche, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i prodotti dall’impresa. Introdotte dallo stesso decreto, la loro deducibilità segue le regole ordinarie previste dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.p.r. 917/86).

Sul fronte IVA, questa diventa indetraibile con effetto retroattivo dall'1.1.2008. Infatti, le spese definite di rappresentanza restano indetraibili al 100% con la sola eccezione di quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad essere distribuiti gratuitamente (omaggi), con costo unitario non superiore a 25,85 euro.

Nuove regole anche in campo IRAP le disposizioni rendono le spese di rappresentanza completamente deducibili per le società di capitali. Mentre, per ditte individuali e società di persone che non hanno optato per le regole delle società di capitali, gli omaggi e le erogazioni liberali non dovrebbero essere deducibili (circolare 60/E del 28 ottobre 2008) sempre se la situazione non varia!

Aggiornato al 28 gennaio 2009.

Contatti: Pinto&Pedone Commercialististi l.pinto@pintoepedone.pro – l.pedone@pintoepedone.pro  – info@pintoepedone.pro  

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