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Finalmente di scena l’Iva “per cassa”

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Entra finalmente in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2009, l'iniziativa del Ministero dell’Economia, denominata "Iva per cassa", rivolta solo a determinati contribuenti (microimprese e professionisti) in ottemperanza della direttiva Iva 2006/112/Ce.

Il cd. Decreto Anti-crisi, convertito nella legge n. 2/2009, consente per le operazioni effettuate a partire dallo scorso 28 aprile 2009, l’ampliamento dell’esigibilità differita dell’Iva: in pratica, il pagamento dell’Iva all’Erario si potrà fare nel momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo.

AMBITO SOGGETTIVO – la facoltà di differire l’esigibilità dell’IVA è concessa ai soggetti che nell’esercizio dell’attività d'impresa, arte o professione, effettuino: cessioni di beni o prestazioni di servizi nel territorio dello Stato italiano nei confronti di cessionari o committenti a loro volta esercenti attività d’impresa, arte o professione; nell'anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.
Inoltre, come specificato dall’Amministrazione Finanziaria con la Circolare n.20/E del 30 Aprile 2009, detto sistema lo si può applicare anche per le operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali.

IPOTESI DI ESCLUSIONE – la presente norma non si applica:
– se l’acquirente/committente non agisce nell’esercizio d’impresa, o arte e professione (consumatori privati o altri operatori privi di soggettività passiva ai fini Iva, quali ad esempio i condomini);
– nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore si avvalga di regimi speciali di applicazione dell’imposta (regime del margine, editoria, agenzie di viaggi, etc.)
– alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l’imposta mediante applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (Reverse Charge).

ADEMPIMENTI DEL CEDENTE/PRESTATORE – l’applicazione di questo meccanismo dell’Iva costituisce un opzione esercitabile fattura per fattura, e implica una menzione esplicitamente indicata nella fattura emessa. In mancanza della suddetta annotazione l’imposta è considerata ad esigibilità immediata. Lo stesso decreto ha precisato che le operazioni effettuate devono essere computate nella liquidazione periodica del mese/trimestre nel corso del quale è stato incassato il corrispettivo.

PAGAMENTI PARZIALI – nel caso in cui il corrispettivo sia pagato solo in parte, l’imposta diventa esigibile ed è detraibile per un importo corrispondente al rapporto tra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.

LIMITE TEMPORALE – in ogni caso, indipendentemente dalla data d’incasso del corrispettivo, l’Iva diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di emissione della fattura, salvo che il cessionario o il committente, prima del decorso dell’anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

DECADENZA DEL BENEFICIO – il beneficio cessa di avere applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato il limite anzidetto di 200.000 euro di volume d'affari. Quindi, compito del contribuente sarà quello di monitorare l’andamento del proprio volume d’affari al fine di verificare se e quando sia ancora possibile l’emissione di fatture ad esigibilità differita.

OBIETTIVI E INCONVENIENZE DEL NUOVO REGIME – questo meccanismo tanto atteso, è stato introdotto a regime nel nostro ordinamento al fine di aiutare le piccole imprese dal punto di vista finanziario, mediante il differimento dell’esigibilità dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa. Unico “inconveniente” per il contribuente che decide di avvalersi del sistema, sarà quello di monitorare il suo volume d’affari, per non ritrovarsi nella ipotesi di violazione per omesso versamento e conseguentemente, di vedersi applicata una sanzione non sempre piacevole da versare.

Aggiornato al 14 maggio 2009.

Per informazioni e contatti: Lucio Pinto (l.pinto@pintoepedone.pro) – Leonardo Pedone (l.pedone@pintoepedone.pro)

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